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AGGIORNAMENTI IMPOSTE

Relativamente ai dividendi e alle fattispecie assimilate, il decreto citato prevede, come regola generale, la sostituzione della ritenuta e dell’imposta sostitutiva del 20% (aliquota introdotta dal DL 138/2011) con il nuovo prelievo del 26%. Per i dividendi, le modifiche riguardano le sole partecipazioni “non qualificate”; per quelle “qualificate”, invece, il regime fiscale non subisce variazioni, essendo anche dopo la riforma improntato ad una tassazione parziale (40% oppure 49,72%) in sede di dichiarazione dei redditi. Con riferimento ai dividendi, seguendo l’imposizione il principio di cassa, occorre prestare particolare attenzione alla decorrenza della norma: infatti, viene espressamente previsto che per i dividendi l’aliquota del 26% si applica a quelli percepiti dal 1° luglio 2014. Ciò significa che, anche se la delibera di distribuzione è stata adottata nel 2013 o anche solo pochi giorni prima della data sopracitata, se la materiale percezione da parte del socio avviene da luglio 2014 in poi, essa sarà attratta al nuovo regime, con ritenuta al 26%.

Affinché sia possibile beneficiare della “vecchia” ritenuta del 20%, pertanto, sia la delibera, sia il materiale pagamento dei dividendi, devono avvenire entro il 30 giugno 2014.